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ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Con il Decreto legislativo 31/2001 riguardante la qualità delle acque destinate al consumo umano, modificato dal decreto legislativo 27/2002, si introduce una interessante novità ai fini di tutelare e proteggere la salute del consumatore.
Il decreto infatti, con la finalità di disciplinare "la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia" (art.1), impone dei requisiti minimi che le acque devono possedere "fino al punto in cui le acque fuoriescono dai rubinetti" (art. 5).
Tuttavia, mentre la qualità delle acque all’interno delle reti idriche di distribuzione (vedi acquedotto) deve essere garantita dal gestore del servizio idrico integrato, la responsabilità del medesimo si ferma al punto di consegna delle acque stesse, identificato dal decreto con il contatore.
Per l’impianto di distribuzione domestico, e cioè le condutture e le varie tubazioni che raccordano l’impianto di distribuzione esterno con i rubinetti, il gestore della rete idrica non è più responsabile della potabilità ed in generale della qualità dell’acqua fornita.
La responsabilità del mantenimento di tali valori, al punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto, è dunque "del titolare o del gestore dell’edificio" (art. 5), figura quest’ultima identificabile con l’amministratore di condominio.

Pubblicato il 30/09/2014         [Leggi]


 
 
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